Descrizione
La legge n. 169 del 30.10.2008 all’art. 2 comma 3 stabilisce che “la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe in base ai seguenti indicatori e alla griglia di valutazione adottati in osservanza della legge n. 169 del 30.10.2008 in materia di “valutazioni sul comportamento degli studenti”. Come criterio di assegnazione generale dei voti, e fatta salva la libertà di ciascun Consiglio di Classe di discutere ogni singolo caso, agli studenti che hanno dimostrato un comportamento sufficiente verrà attribuito un voto di condotta da 10 a 6 se soddisfano almeno 3 dei descrittori relativi agli indicatori proposti per ogni punteggio. Agli studenti che non soddisfano le richieste dei descrittori per i voti sufficienti, si considererà la gravità del comportamento da giudicare e verrà attribuito un voto da 5 a 1 a seconda dei casi descritti in tabella. Per gli studenti DVA con difficoltà di regolazione del comportamento è possibile prevedere all’interno del PEI criteri di valutazione della condotta personalizzati.
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